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Un punto sulla UNI 10411
12 ottobre 2024

Uno sguardo sul bonus barriere architettoniche 2025

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Da ormai anni, per fortuna, i legislatori in Italia hanno iniziato a considerare la mobilità verticale come un diritto imprescindibile dell’individuo; non a caso, infatti, è stata avviata un’azione tesa ad eliminare progressivamente le tante, tantissime barriere architettoniche che ostacolano l’utilizzo degli ascensori da parte delle persone con disabilità. In questo solco si inserisco gli incentivi che favoriscono questo tipo di installazioni. Parliamo infatti del bonus barriere architettoniche, quella detrazione fiscale del 75% rivolta a finanziare interventi che mirano all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti.
L’ultima Legge di Bilancio ha previsto l’estensione anche per il 2025 del bonus barriere architettoniche, una detrazione del 75% sulle spese sostenute da cittadini, imprese ed enti pubblici e privati per l’eliminazione di ostacoli alla mobilità.
Ovviamente la Legge ha cercato di limitare il perimetro d’azione rivolgendosi a tutti quei lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, su edifici già esistenti, è prevista una detrazione Irpef, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30.000 a 50.000 euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori. Possono beneficiare del bonus le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti, i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone o società di capitali).
Il D.L. n. 39/2024 ha però limitato l’utilizzo dello sconto in fattura e della cessione del credito, quasi rendendoli inattivi, a seconda del periodo temporale di riferimento. L’art. 1, co.4 del decreto elimina, a partire dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, la possibilità di usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura. Le opzioni restano invariate, soltanto in casi specifici, ovvero, per accedervi è necessario che prima del 30 marzo 2024 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo e inoltre devono essere già iniziati i lavori.
In concreto oggi possono beneficiarne i privati cittadini, gli enti pubblici e privati, le imprese e gli esercenti arti e professioni esso può essere beneficiato anche per l’istallazione degli impianti di automazione (come ascensori o montascale) che servono ad eliminare i limiti per chi ha problemi deambulatori. Sono previsti però dei massimi di spesa a seconda del tipo di edifici interessati dall’intervento, fino a un tetto di 50.000 euro. L’agevolazione può essere usufruita solo da contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, unicamente per gli immobili residenziali. L’agevolazione spetta anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi.

Il bonus spetta per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Pertanto, non danno diritto all’agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.
Ovviamente Il limite di spesa in relazione alla detrazione è oggetto variazioni in base al numero di unitÃ
immobiliari in cui vengono effettuati i lavori:
– Limite di 50.000 euro per tutti gli edifici unifamiliari o gli edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
– Limite di 40.000 euro per il numero delle unità immobiliari nell’edificio per tutti quegli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
– Limite di 30.000 euro per il numero delle unità immobiliari dell’edificio per tutti gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari

Per l’eliminazione delle barriere architettoniche è venuta meno la possibilità di richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il decreto n. 11/2023 ha eliminato la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, salvo alcune eccezioni.

Nello specifico in caso di interventi realizzati nel periodo di imposta i righi da E41 a E43 andranno compilati:
– Colonna 1 – Deve essere indicato l’anno di sostenimento delle spese
– Colonna 2 – Deve essere inserito uno dei seguenti codici:
21 – per la detrazione al 75% su edifici unifamiliari
22 – per la detrazione al 75% su edifici condominiali
– Colonna 3 – Deve essere compilata solo in caso di lavori su parti comuni condominiali
– Colonna 8 – Deve essere indicato il numero 1 (rata che si utilizza)
– Colonna 9 – Deve essere indicato l’intero importo delle spese sostenute nel periodo di imposta
– Colonna 10 – Deve essere indicato un numero progressivo per identificare l’immobile oggetto degli interventi

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