Da ormai anni, per fortuna, i legislatori in Italia hanno iniziato a considerare la mobilità verticale come un diritto imprescindibile dell’individuo; non a caso, infatti, è stata avviata un’azione tesa ad eliminare progressivamente le tante, tantissime barriere architettoniche che ostacolano l’utilizzo degli ascensori da parte delle persone con disabilità . In questo solco si inserisco gli incentivi che favoriscono questo tipo di installazioni. Parliamo infatti del bonus barriere architettoniche, quella detrazione fiscale del 75% rivolta a finanziare interventi che mirano all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti.
L’ultima Legge di Bilancio ha previsto l’estensione anche per il 2025 del bonus barriere architettoniche, una detrazione del 75% sulle spese sostenute da cittadini, imprese ed enti pubblici e privati per l’eliminazione di ostacoli alla mobilità .
Ovviamente la Legge ha cercato di limitare il perimetro d’azione rivolgendosi a tutti quei lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, su edifici già esistenti, è prevista una detrazione Irpef, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30.000 a 50.000 euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori. Possono beneficiare del bonus le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti, i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone o società di capitali).
Il D.L. n. 39/2024 ha però limitato l’utilizzo dello sconto in fattura e della cessione del credito, quasi rendendoli inattivi, a seconda del periodo temporale di riferimento. L’art. 1, co.4 del decreto elimina, a partire dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, la possibilità di usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura. Le opzioni restano invariate, soltanto in casi specifici, ovvero, per accedervi è necessario che prima del 30 marzo 2024 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo e inoltre devono essere già iniziati i lavori.
In concreto oggi possono beneficiarne i privati cittadini, gli enti pubblici e privati, le imprese e gli esercenti arti e professioni esso può essere beneficiato anche per l’istallazione degli impianti di automazione (come ascensori o montascale) che servono ad eliminare i limiti per chi ha problemi deambulatori. Sono previsti però dei massimi di spesa a seconda del tipo di edifici interessati dall’intervento, fino a un tetto di 50.000 euro. L’agevolazione può essere usufruita solo da contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, unicamente per gli immobili residenziali. L’agevolazione spetta anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi.
Il bonus spetta per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Pertanto, non danno diritto all’agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.
Ovviamente Il limite di spesa in relazione alla detrazione è oggetto variazioni in base al numero di unitÃ
immobiliari in cui vengono effettuati i lavori:
–Â Limite di 50.000 euro per tutti gli edifici unifamiliari o gli edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
– Limite di 40.000 euro per il numero delle unità immobiliari nell’edificio per tutti quegli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
– Limite di 30.000 euro per il numero delle unità immobiliari dell’edificio per tutti gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari
Per l’eliminazione delle barriere architettoniche è venuta meno la possibilità di richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il decreto n. 11/2023 ha eliminato la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, salvo alcune eccezioni.
Nello specifico in caso di interventi realizzati nel periodo di imposta i righi da E41 a E43 andranno compilati:
– Colonna 1 – Deve essere indicato l’anno di sostenimento delle spese
– Colonna 2 – Deve essere inserito uno dei seguenti codici:
21 – per la detrazione al 75% su edifici unifamiliari
22 – per la detrazione al 75% su edifici condominiali
– Colonna 3 – Deve essere compilata solo in caso di lavori su parti comuni condominiali
– Colonna 8 – Deve essere indicato il numero 1 (rata che si utilizza)
– Colonna 9 – Deve essere indicato l’intero importo delle spese sostenute nel periodo di imposta
– Colonna 10 – Deve essere indicato un numero progressivo per identificare l’immobile oggetto degli interventi