Negli ultimi anni, l’ascensore è stato inserito a pieno titolo tra gli elementi verso cui indirizzare maggiore attenzione a livello di progettazione, nell’ambito della sicurezza di uno stabile. Recenti eventi catastrofici hanno infatti dimostrato come sia necessario attuare, in questo settore, una scrupolosa politica di prevenzione ed ammodernamento, con particolare riferimento agli incendi. In questo caso i requisiti di sicurezza per le Norme EN 81-72 ed EN 81-73 hanno tracciato una precisa rotta. Nello specifico l’attuazione di queste norme antincendio degli edifici sono affidate alla responsabilità delle Autorità nazionali e si riferiscono in particolare:
– alla protezione delle aree sicure
– al numero e dimensioni degli ascensori antincendio e alle caratteristiche degli eventuali ascensori di soccorso
– alla gestione dell’alimentazione elettrica
– alla separazione del vano di corsa dell’ascensore
– alle resistenze antincendio delle varie pareti e delle porte di piano e dei dispositivi elettrici
– ai collegamenti delle aree sicure con le scale dell’edificio
Secondo queste normative, l’ascensore antincendio deve avere una alimentazione elettrica secondaria la cui sorgente deve essere posta all’interno di una area protetta dall’incendio ed inoltre l’alimentazione elettrica deve essere opportunamente salvaguardata da fattori dannosi quali le fiamme. Le misure sono fondamentali per garantire un corretto funzionamento delle manovre di evacuazione di un palazzo: in particolare le cabine non possono essere inferiori a 1.100 mm (larghezza) e 1.400 mm (profondità), con una portata di 630 kg, e con porte di almeno 900 mm di apertura. Per cabine previste per il trasporto di lettighe tali dimensioni non possono essere inferiori a 1.100 mm (larghezza) e 2.100 mm (profondità), con una portata di 1.000 kg. In caso di questo tipo di calamità si sa che la velocità può essere rilevante per salvare delle vite umane, per tanto la velocità dell’ascensore deve permettere di raggiungere il piano più alto operabile dai Vigili del Fuoco in non meno di 60 secondi (la norma sconsiglia però, in base all’esperienza pratica, velocità maggiori di 4,5 m/s). L’ascensore antincendio deve essere progettato per poter effettuare
corse durante le operazioni antincendio per un periodo uguale a quello richiesto per la struttura dell’edificio e devono inoltre essere previste uscite di emergenza dal vano di corsa nel caso in cui due soglie di piano successive siano distanti più di 7 metri. Inoltre bisogna tener conto anche della necessità di una manovra dell’ascensore antincendio che consenta ai Vigili del Fuoco di essere gli unici soggetti in grado di muovere l’ascensore durante le attività di spegnimento dell’incendio. Non è tutto: il massimo livello di acqua che è consentito nella fossa del vano è soggetto ad accordi tra installatore e responsabile della costruzione (con il suggerimento che non sia maggiore di 0,5 metri e che siano predisposte misure per impedire l’ingresso dell’acqua nella fossa). Il tetto della cabina deve impedire l’accumulo di acqua sopra di esso e deve essere prevista una botola di passaggio. La Norma EN 81-72 è esaustiva anche per ciò che attiene alla scala da impiegare per il raggiungimento della porta di piano sovrastante al tetto della cabina.
Nulla è stato lasciato al caso: è infatti previsto anche un sistema di salvataggio direttamente dall’interno della cabina, attraverso la botola presente nel tetto della cabina stessa. In questo ultimo caso è necessario prevedere una scala che permetta di raggiungere la fermata soprastante dal tetto della cabina e sono prescritte le necessarie indicazioni grafiche ed è stabilito che da ogni possibile punto di arresto della cabina deve essere possibile l’auto – salvataggio. Infine le tubazioni idrauliche tra gli spazi del macchinario ed il vano di corsa devono contemplare la medesima protezione antincendio richiesta per la struttura del vano.